Descrizione
Il primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe terza della scuola secondaria di I grado, con un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009). Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline* e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’ INVALSI (anche per i privatisti). L’esame prevede prove scritte di italiano, matematica, lingue comunitarie, volte a verificare livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. Le prove scritte sono seguite da un colloquio pluridisciplinare. Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
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